DEBUTTANO GLI INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE: ISA
Le "pagelle fiscali" sostituiranno gli studi di settore
Il provvedimento Direttoriale n. 191552 dell’Agenzia delle Entrate di fine settembre, ha individuato i primi 70 ISA (indici sintetici di affidabilità), che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, e che andranno a sostituire in modo graduale gli studi di settore.
Gli ISA sono stati introdotti in sostituzione di parametri e studi di settore al fine di dare vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e Fisco, che dovrebbe consentire a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta. Gli indici non nascono come strumenti di accertamento fiscale diretto, ma come elemento di compliance per favorire «l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti».
Come si misurano
Si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10, l’attendibilità del percorso fiscale del contribuente. In particolare, gli indicatori elementari valutano la credibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo, mentre quelli elementari di anomalia stimano incongruenze e situazioni di normalità e coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti. Solo la verifica sul campo dell’operatività degli ISA consentirà però di verificare quanto sarà effettiva la differenza rispetto agli studi di settore e quanto saranno efficaci rispetto agli obiettivi mirati.
Differenza con gli studi di settore
I nuovi ISA si distinguono dagli studi settori poiché:
- prevedono la stima di più basi imponibili e non dei soli ricavi. Più precisamente, gli indici stimano il valore aggiunto, e, su questa base, i ricavi/compensi e il reddito;
- le stime sono effettuate tenendo conto dei dati di otto annualità (e non più di una sola annualità), al fine di garantire maggiore efficienza e precisione;
- il nuovo modello di stima, cogliendo l’andamento ciclico, non richiede più la necessaria predisposizione dei c.d. “correttivi crisi”.
A chi si applicano
I primi 70 ISA che, una volta approvati con decreto del MEF entro il mese di gennaio 2018, troveranno applicazione nel 2018 per i redditi 2017, riguardano 1,4 milioni di contribuenti, mentre a regime si raggiungerà quota 4 milioni (cioè l’intera platea di soggetti tenuti in precedenza alla compilazione degli studi di settore). Suddivisi per settori economici, interessano:
Cose sono strutturati
Gli indicatori di affidabilità fiscale verranno diversamente configurati in base all’attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico - economica che prenderà in considerazione:
· gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
· il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
· un modello di regressione basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
· un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali;
· una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un’assegnazione più robusta al cluster.
Sarà, infine, possibile per il contribuente correggere o migliorare l’eventuale risultato di anomalia “adeguando” i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.
I vantaggi
Nelle intenzioni, i contribuenti che si posizionano sui gradini più alti della scala potranno fruire di alcuni benefici, quali:
P l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico – presuntivo;
P l’applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
P la riduzione dei termini per l’accertamento;
P l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta;
P l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.
Soggetti obbligati ed esclusi
In linea generale, sono tenuti all’applicazione degli ISA gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, in periodi c.d. di "normale attività".
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
û ha iniziato o cessato l’attività;
û non si trova in condizioni di normale svolgimento;
û dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere previste altre ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
Sanzioni per omessa comunicazione dei dati
Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli stessi.
In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00 (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/97). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.
In caso di omessa comunicazione l’Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’Irap e dell’Iva ai sensi, rispettivamente, dell’art. 39, co. 2, D.P.R. n. 600/73 e 55, D.P.R. n. 633/72.
03/10/2017